L’Agenzia delle Entrate ha aperto il canale telematico per richiedere il contributo a fondo perduto destinato agli esercenti dei centri storici delle città colpite dal calo dei turisti stranieri causato dell’emergenza “Covid-19”.
Per l’invio delle domande c’è tempo fino al 14 gennaio 2021 e il pagamento delle somme avverrà con accredito diretto nel conto corrente indicato dal beneficiario. In una nuova guida tutte le informazione per richiedere il contributo: dai requisiti a come presentare l’istanza.
Il bonus contributo a fondo perduto per i centri storici, previsto dal “decreto Agosto” (Dl n. 104 del 14 agosto 2020), consiste nell’erogazione agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico di una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle Entrate a seguito della presentazione di un’apposita istanza.
Per richiedere il bonus è necessario possedere i seguenti requisiti:
Tra i Comuni con queste caratteristiche è compreso anche il Comune di Verona.
L'ammontare del contributo si calcola applicando una diversa percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2019.
Di seguito le percentuali previste:
In caso di più esercizi di cui al comma 1 dell'art. 59, nelle zone A dei comuni di cui al medesimo comma 1, occorre riportare l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di giugno 2019 e giugno 2020, separatamente per ciascun esercizio, nonché il codice catastale del comune in cui tale ammontare è realizzato (l'elenco dei comuni è riportato nell'apposita tabella nelle istruzioni alla compilazione del modello).
II contributo complessivo si calcola sommando i contributi determinati sul singolo esercizio, a patto che siano rispettati i requisiti del calo di fatturato ( il fatturato riferito a giugno 2020 deve essere inferiore almeno ai due terzi di quello realizzato a giugno 2019) e che l’attività sia svolta nelle zone A dei comuni di cui al comma 1 dell’art.59. Se questo ammontare supera i 150.000 euro, il contributo totale è stabilito in 150.000 euro.
Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Detti importi minimi sono riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei comuni di cui al comma 1 dell’art. 59 del decreto.
Il presente contributo, riconosciuto ai sensi dell’art. 59 del decreto legge n.104 del 14 agosto 2020, non è cumulabile con il contributo di cui all'articolo 58 del medesimo decreto.
Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione - sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap - e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.
I contribuenti possono richiedere il contributo a fondo perduto con apposita istanza, da presentare esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate, dal 18 novembre 2020 al 14 gennaio 2021.
L’istanza deve contenere:
L’erogazione del contributo avviene mediante accredito sul conto corrente dell’Iban indicato nell’istanza. Contestualmente all’accoglimento dell’istanza per la richiesta del contributo, l’Agenzia emette il mandato di pagamento.
Possono presentare l’istanza, per conto del richiedente, gli intermediari abilitati alla presentazione delle dichiarazioni (articolo 3, comma 3, del Dpr n. 322 del 1998) che, alternativamente:
E’ possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa nel periodo utile sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.
In caso di rinuncia, gli intermediari con delega di consultazione del Cassetto fiscale o al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” possono presentare la rinuncia anche se non hanno preventivamente presentato l’istanza.
Via Prato Santo, 4/a
37126 Verona (VR)
392 1098259 - 347 1081877
Via Nino Bixio, 141
37069 Villafranca (VR)
045 6301061
Marco Vantini - P.I. 03282390230
Sito realizzato da Andrea Brugnoli