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Contributo a fondo perduto per gli esercenti dei centri storici

marco vantini • nov 18, 2020

Contributo a fondo perduto per gli esercenti dei centri storici

L’Agenzia delle Entrate ha aperto il canale telematico per richiedere il contributo a fondo perduto destinato agli esercenti dei centri storici delle città colpite dal calo dei turisti stranieri causato dell’emergenza “Covid-19”.

Per l’invio delle domande c’è tempo fino al 14 gennaio 2021 e il pagamento delle somme avverrà con accredito diretto nel conto corrente indicato dal beneficiario. In una nuova guida tutte le informazione per richiedere il contributo: dai requisiti a come presentare l’istanza.

Il bonus contributo a fondo perduto per i centri storici, previsto dal “decreto Agosto” (Dl n. 104 del 14 agosto 2020), consiste nell’erogazione agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico di una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle Entrate a seguito della presentazione di un’apposita istanza.


Requisiti per accedere al contributo
 

Per richiedere il bonus è necessario possedere i seguenti requisiti:

  • avere la partita IVA attiva alla data del 30 giugno 2020 e non cessata alla data di presentazione dell'istanza
  • svolgere un’attività di vendita di beni o servizi al pubblico nelle zone A o equipollenti dei
  1. capoluoghi di provincia che hanno registrato presenza di turisti stranieri in misura tre volte superiore ai residenti
  2. città metropolitane che hanno registrato presenza di turisti stranieri in misura almeno pari ai residenti.

Tra i Comuni con queste caratteristiche è compreso anche il Comune di Verona.

  • Inoltre, bisogna possedere almeno uno tra questi requisiti:
  1. ammontare del fatturato e dei corrispettivi ottenuto nel mese di giugno 2020 negli esercizi situati nelle zone A o equipollenti dei comuni sopra indicati inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. Per quanto riguarda i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, l’ambito territoriale di esercizio dell’attività, e quindi del fatturato e dei corrispettivi, è riferito all’intero territorio dei comuni predetti.
  2. inizio dell’attività in almeno uno degli esercizi ubicati nelle zone A o equipollenti dei predetti comuni a partire dal 1° luglio 2019.


Come si calcola


L'ammontare del contributo si calcola applicando una diversa percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2019.
Di seguito le percentuali previste:

  • 15%, se i ricavi e i compensi nell’anno 2019 sono inferiori a 400.000 euro
  • 10%, se i ricavi e i compensi nell’anno 2019 superano la soglia precedente ma non l’importo di 1.000.000 di euro
  • 5%, se i ricavi e i compensi nell’anno 2019 superano la soglia precedente.

In caso di più esercizi di cui al comma 1 dell'art. 59, nelle zone A dei comuni di cui al medesimo comma 1, occorre riportare l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di giugno 2019 e giugno 2020, separatamente per ciascun esercizio, nonché il codice catastale del comune in cui tale ammontare è realizzato (l'elenco dei comuni è riportato nell'apposita tabella nelle istruzioni alla compilazione del modello).
II contributo complessivo si calcola sommando i contributi determinati sul singolo esercizio, a patto che siano rispettati i requisiti del calo di fatturato ( il fatturato riferito a giugno 2020 deve essere inferiore almeno ai due terzi di quello realizzato a giugno 2019) e che l’attività sia svolta nelle zone A dei comuni di cui al comma 1 dell’art.59. Se questo ammontare supera i 150.000 euro, il contributo totale è stabilito in 150.000 euro.

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Detti importi minimi sono riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei comuni di cui al comma 1 dell’art. 59 del decreto.

Il presente contributo, riconosciuto ai sensi dell’art. 59 del decreto legge n.104 del 14 agosto 2020, non è cumulabile con il contributo di cui all'articolo 58 del medesimo decreto.

Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione - sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap - e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.


Come richiedere il contributo


I contribuenti possono richiedere il contributo a fondo perduto con apposita istanza, da presentare esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate, dal 18 novembre 2020 al 14 gennaio 2021.

L’istanza deve contenere:

  • il codice fiscale del soggetto richiedente e dell’eventuale rappresentante se il soggetto richiedente è diverso da persona fisica
  • nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius
  • i dati relativi alla sussistenza dei requisiti:
  • indicazione se il soggetto richiedente esercita le attività secondo le previsioni del comma 1 dell’articolo 59 del decreto
  • indicazione della soglia di appartenenza dei ricavi o compensi dell’anno 2019 se: sono inferiori o uguali a 400.000 euro, sono superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro oppure sono superiori a 1 milione di euro
  • ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito ai mesi di giugno 2020 e giugno 2019, degli esercizi di cui al comma 1 dell’articolo 59 del decreto, realizzati nelle zone A dei comuni di cui al medesimo comma 1, nonché il codice catastale dei predetti comuni. Per quanto riguarda i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, l’ambito territoriale di esercizio dell’attività, e quindi del fatturato e dei corrispettivi, è riferito all’intero territorio dei comuni predetti
  • indicazione se il soggetto richiedente, per almeno uno degli esercizi di cui al comma 1 dell’articolo 59 del decreto, ha iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019. In tale ipotesi deve essere barrata l’apposita casella.
  • l’Iban del conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al soggetto richiedente il contributo
  • la firma e la data di sottoscrizione dell’istanza
  • il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza.

L’erogazione del contributo avviene mediante accredito sul conto corrente dell’Iban indicato nell’istanza. Contestualmente all’accoglimento dell’istanza per la richiesta del contributo, l’Agenzia emette il mandato di pagamento.


Delega agli intermediari
 

Possono presentare l’istanza, per conto del richiedente, gli intermediari abilitati alla presentazione delle dichiarazioni (articolo 3, comma 3, del Dpr n. 322 del 1998) che, alternativamente:

  • sono abilitati al cassetto fiscale del richiedente
  • sono in possesso della delega “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici” (portale Fatture e Corrispettivi).

E’ possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa nel periodo utile sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.
In caso di rinuncia, gli intermediari con delega di consultazione del Cassetto fiscale o al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” possono presentare la rinuncia anche se non hanno preventivamente presentato l’istanza.



 


Per richiedere il contributo clicca qui
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